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Musica Sacra -
Strumenti musicali adatti e meno adatti e non idonei
Sull'utilizzo degli strumenti musicali in chiesa vi è sempre stata una grande discussione più o meno agitata. Partendo con quanto dice l'episcopato, poi potremo fare le nostre riflessioni.
A parte i pareri discordanti su questo tema, che ci sia stato e continua ad esserci un abuso anche solamente nel modo di suonare alcuni strumenti musicali in chiesa, questo è un dato di fatto.
a cura di Mauro Bertini
1. PRINCIPI
1. Anche se in teoria tutti gli strumenti musicali possono essere utilizzati nella Liturgia (ad esempio La Messa presso la Basilica di San Pietro a Roma il 29 giugno 1985, con coro, solisti e orchestra sinfonica), sia tutti insieme in orchestra o in piccoli gruppi (di archi o a fiato), o soli (una tromba, un flauto, un violino, una chitarra, una fisarmonica), tuttavia nella pratica potranno essere utilizzati solo quegli strumenti che di fatto compiono la funzione che hanno nella Liturgia, cioè, accompagnare e sostenere il canto, e, in certi momenti riempire qualche silenzio dell'azione liturgica elevando lo spirito dei partecipanti in essa.
2. Questo si basa sull'applicazione combinata di due criteri che danno i documenti della Chiesa.
Un criterio dice: "Gli strumenti musicali possono essere molto utili nelle celebrazioni sacre sia che accompagnino il canto, sia che intervengano soli". L'altro criterio dice: "Gli strumenti musicali che, qui e ora, cioè quelli che secondo il senso comune e l'uso normale, solo sono adeguati per la musica profana, siano esclusi da qualsiasi azione liturgica così come dagli atti pietosi".
3. Per questo l'Episcopato, dal suo punto di vista su questa materia, divide gli strumenti musicali in: adatti, meno adatti e non idonei per l'uso liturgico.
4. La Chiesa, in tutti i suoi documenti stabilisce che lo strumento più adatto all'uso sacro è l'organo a canne, e in misura minore, i suoi derivati: l'organo elettrico e l'armonium. E così il Vaticano II, riconoscendo la sua idoneità, dice dell'organo, che il suo suono, non solo come accompagnamento del canto, ma anche suonato da solo, può apportare un notevole splendore alle cerimonie liturgiche ed elevare con forza le anime a Dio e verso le realtà celesti. (SC N° 120) Questo riconoscimento non è basato su ragioni sentimentali o nostalgiche, ma su motivi artistici e tecnici. Questo strumento è l'unico che può produrre nello stesso momento una struttura armonica completa con suoni acuti, medi e gravi: ha inoltre una grande versatilità di timbri e di volumi, quindi il suo suono continuo fornisce un supporto sicuro sia ad un solista che ad un coro che a tutto il popolo. Esso ha inoltre il vantaggio di richiedere solo un esecutore.
2. NORME
1. Che in tutte le chiese principali della Diocesi (Cattedrale, Basiliche, Chiese parrocchiali) si possa contare su un organo (se non è possibile a canne, almeno elettronico) con il quale si
accompagnino le cerimonie liturgiche. Ciò comporta l'assunzione di un organista adeguatamente formato tecnicamente e liturgicamente, che usi lo strumento d'accordo con il significato della Liturgia e con le norme della Chiesa.
2. Nell'uso dell'organo nelle azioni sacre, il parroco come responsabile e l'organista come esecutore devono tenere in conto quanto segue:
a) Data la grande varietà di risorse musicali e la versatilità dell'organo, soprattutto ora di quello elettronico, bisogna evitare l'uso di quei registri (ad esempio il tremolo), di quelle armonizzazioni di sapore profano e ogni modo o caratteristica che disdice l'Atto Sacro.
b) Se non si canta, i momenti nei quali si può suonare l'organo solo, sono i seguenti:
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5. Evitare assolutamente il suono dell'organo o dello strumento quando il celebrante o l'assemblea recita, legge o dice qualcosa ad alta voce, anche come sottofondo musicale.
6. Si permette l'utilizzo di strumenti come fisarmonica, chitarre, ecc. in luoghi o chiese dove non c'è un organo, o anche dove, anche avendolo, non si può contare sull'organista addestrato per il suo uso secondo il significato della Liturgia e le norme della Chiesa. Ma anche in questi luoghi bisogna cercare di trovare il modo di arrivare ad avere ciò che la Chiesa considera più adeguato per accompagnare il canto nella Liturgia, che è l'organo o i suoi derivati.
7. Gli strumenti a percussione (batteria, ecc) solo sono permessi negli Atti Liturgici se formano parte integrante dell'orchestra o insieme a strumenti, e se si suonano in forma discreta, cioè, che non risaltano nell'esecuzione come succede nell'uso profano. (Però tenere sempre presente che tali strumenti, anche se a prima vista sembrano riempire il ruolo degli strumenti nella liturgia, tuttavia, con essi sempre si corre il rischio di rubare l'attenzione dei fedeli che partecipano nell'Atto Liturgico, e quindi, di convertire l'Atto Sacro in qualcosa di puramente profano).
8. L'uso dei mezzi elettronici (dischi, cassette, ecc.) per supplire il canto del popolo di Dio, del coro, del celebrante o di altri ministri è totalmente escluso dagli Atti Liturgici. E' tollerato in luoghi totalmente privi di elementi musicali umani e solo per sostenere il canto del popolo, però mai senza di esso, visto che l'officio di cantare o di organista è un officio liturgico che non può essere esercitato da un dispositivo che produce musica. Si potrebbe usare prima delle celebrazioni per fini di prova o di ambientazione.
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